Anche la Romania sta conoscendo gli effetti della grave crisi economica mondiale, tanto che per rispettare l'obiettivo di un deficit al 6,8% del PIL entro la fine 2010 e del 4,4% nel 2011 (necessari per accedere ai finanziamenti concessi dal Fondo monetario internazionale e dall'Unione europea), ha adottato tra l'altro, con l'ordinanza d'urgenza n. 58 del 26 giugno 2010, una serie di misure di carattere fiscale. Dal 1° luglio l'aliquota Iva ordinaria è salita dal 19 al 24%, sono state rideterminate le condizioni che qualificano la natura del lavoro dipendente, è stata ridotta la quota delle deduzioni di spesa per reddito dipendente che scende dal 40 al 20% dell'imponibile.
Piano antievasione fiscalePer arginare il fenomeno dell'evasione fiscale (un elemento che vede la Romania in vetta alle classifiche europee), con decorrenza dal porossimo 1° agosto, è istituito presso l'Agenzia dell'Amministrazione fiscale, con l'ordinanza di emergenza n. 54/2010, un apposito registro degli operatori intracomunitari in cui devono essere annotati tutti coloro che effettuano operazioni intracomunitarie. Chi non è iscritto nel registro non potrà più avere una partita Iva necessaria per effettuare questo tipo di operazioni.
Tagli alle agevolazioni fiscali
Contestualmente è stato dato un taglio netto alle agevolazioni di cui godevano le c.d. microimprese, cioè quelle società (che per oltre il 50% svolgono attività diverse da consulenza e management) che nell'anno d'imposta hanno registrato un fatturato minore di 100mila euro e contano un numero di dipendenti inferiore a 9. Infatti fino al 31 dicembre 2009 queste godevano di un'aliquota agevolata addirittura del 3% (era del 2% nel 2007 e del 2,5% nel 2009) mentre dal 1° gennaio 2010 si applica l'aliquota del 16%. Tuttavia per l'anno in corso resta ancora in vigore, laddove sussistano le condizioni, l'imposta minima o forfetaria.
Piano antievasione fiscalePer arginare il fenomeno dell'evasione fiscale (un elemento che vede la Romania in vetta alle classifiche europee), con decorrenza dal porossimo 1° agosto, è istituito presso l'Agenzia dell'Amministrazione fiscale, con l'ordinanza di emergenza n. 54/2010, un apposito registro degli operatori intracomunitari in cui devono essere annotati tutti coloro che effettuano operazioni intracomunitarie. Chi non è iscritto nel registro non potrà più avere una partita Iva necessaria per effettuare questo tipo di operazioni.
Tagli alle agevolazioni fiscali
Contestualmente è stato dato un taglio netto alle agevolazioni di cui godevano le c.d. microimprese, cioè quelle società (che per oltre il 50% svolgono attività diverse da consulenza e management) che nell'anno d'imposta hanno registrato un fatturato minore di 100mila euro e contano un numero di dipendenti inferiore a 9. Infatti fino al 31 dicembre 2009 queste godevano di un'aliquota agevolata addirittura del 3% (era del 2% nel 2007 e del 2,5% nel 2009) mentre dal 1° gennaio 2010 si applica l'aliquota del 16%. Tuttavia per l'anno in corso resta ancora in vigore, laddove sussistano le condizioni, l'imposta minima o forfetaria.
Imposta sul reddito delle persone fisicheIl sistema fiscale rumeno ha adottato dalla riforma del 2005 una tassazione sui redditi con aliquota unica del 16%, la c.d. flat tax. In particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, se residenti (cioè soggiornano per più di 183 giorni l'anno in Romania) sono assoggettate a tassazione per tutti i redditi ovunque prodotti; altrimenti sono tassate limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Per l'imposta sulle persone fisiche è prelevata mediante un'aliquota del 16%. Anche alcune componenti del reddito sono tassate mediante ritenuta alla fonte, sempre nella misura del 16%. Ad esempio dividendi, interessi e plusvalenze su partecipazioni corrisposti a persone fisiche, salvo più favorevoli disposizioni convenzionali. Tale regime impositivo incontra comunque delle deroghe. Sono previste numerose forme di deduzioni dal reddito complessivo delle persone fisiche, con alcuni limiti per i redditi da lavoro dipendente per i quali sono deducibili soltanto i contributi per la previdenza sociale obbligatoria e quelli per l'assicurazione sanitaria versati dal lavoratore
Per l'imposta sulle persone fisiche è prelevata mediante un'aliquota del 16%. Anche alcune componenti del reddito sono tassate mediante ritenuta alla fonte, sempre nella misura del 16%. Ad esempio dividendi, interessi e plusvalenze su partecipazioni corrisposti a persone fisiche, salvo più favorevoli disposizioni convenzionali. Tale regime impositivo incontra comunque delle deroghe. Sono previste numerose forme di deduzioni dal reddito complessivo delle persone fisiche, con alcuni limiti per i redditi da lavoro dipendente per i quali sono deducibili soltanto i contributi per la previdenza sociale obbligatoria e quelli per l'assicurazione sanitaria versati dal lavoratore
Imposta sul reddito delle società o sugli utili
Sono considerati soggetti passivi d'imposta:
Sono considerati soggetti passivi d'imposta:
- le società fiscalmente residenti, cioè che sono costituite o hanno sede amministrativa nello Stato, per i redditi ovunque prodotti;
- le società non residenti, limitatamente ai redditi prodotti in Romania attraverso una stabile organizzazione.
Dalla base imponibile sono deducibili i costi inerenti l'attività da cui deriva il reddito imponibile. Le perdite possono essere riportate per cinque anni e i piani di ammortamento fiscale, modulati secondo la vita utile presunta del bene, variano dai due ai sessanta anni. Anche in questo caso si applica l'aliquota unica del 16%
Trattamento fiscale di dividendi, interessi e royaltiesDopo l'ingresso nell'Unione europea non sono assoggettati a tassazione i dividendi distribuiti a una società comunitaria se la partecipazione è detenuta da almeno due anni ed è pari almeno al 10%. Questa percentuale è applicata dal 2009 (in precedenza era del 15%). Per quanto concerne gli interessi, in applicazione della direttiva 2003/49/Ce, è previsto fino al 31 dicembre 2010 un regime transitorio. In particolare gli interessi corrisposti da società romene a società partecipate comunitarie (a condizione che la partecipazione sia detenuta da almeno due anni e sia pari almeno al 25%) si applica una ritenuta del 10% mentre dal 2011 non saranno assoggettati ad alcuna ritenuta. Stesso discorso per le royalties se sussistono le stesse condizioni previste dalla citata direttiva.
Trattamento fiscale di dividendi, interessi e royaltiesDopo l'ingresso nell'Unione europea non sono assoggettati a tassazione i dividendi distribuiti a una società comunitaria se la partecipazione è detenuta da almeno due anni ed è pari almeno al 10%. Questa percentuale è applicata dal 2009 (in precedenza era del 15%). Per quanto concerne gli interessi, in applicazione della direttiva 2003/49/Ce, è previsto fino al 31 dicembre 2010 un regime transitorio. In particolare gli interessi corrisposti da società romene a società partecipate comunitarie (a condizione che la partecipazione sia detenuta da almeno due anni e sia pari almeno al 25%) si applica una ritenuta del 10% mentre dal 2011 non saranno assoggettati ad alcuna ritenuta. Stesso discorso per le royalties se sussistono le stesse condizioni previste dalla citata direttiva.
L'imposta sul valore aggiunto
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel Paese nel 1993, grazie a un accordo provvisorio stipulato tra la Romania e l'Unione europea sugli scambi e le transazioni commerciali.
L'aliquota ordinaria, al 24%, colpisce tutte le cessazioni di beni e le prestazioni di servizi, ad eccezione di quelle in regime di esenzione. L'aliquota ridotta al 9% si applica ad alcune fattispecie espressamente previste dalla legge (es, farmaci, libri, ingressi ai musei, servizi alberghieri, ecc.).
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel Paese nel 1993, grazie a un accordo provvisorio stipulato tra la Romania e l'Unione europea sugli scambi e le transazioni commerciali.
L'aliquota ordinaria, al 24%, colpisce tutte le cessazioni di beni e le prestazioni di servizi, ad eccezione di quelle in regime di esenzione. L'aliquota ridotta al 9% si applica ad alcune fattispecie espressamente previste dalla legge (es, farmaci, libri, ingressi ai musei, servizi alberghieri, ecc.).
(fonte: Fisco Oggi)
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