Continua la crescita dell’economia ucraina. Mentre l’Eurozona nell’anno appena trascorso ha segnato il passo e mentre a livello mondiale si prevede un 2012 estremamente negativo, l’economia Ucraina nel 2011 ha registrato un incremento del 5,2%, al di sopra del +4,2% messo a segno nel 2010 esecondo le stime governative nel 2012 il Pil salirà del 4%, circa uno 0,5 in più delle previsioni.
fonte: Camara di commercio italiana per l'Ucraina.
lunedì 23 gennaio 2012
Ungheria: Novità fiscali 2011
Dal 1° gennaio 2011 l’Ungheria ha introdotto delle novità sia per le imposte sugli utili sia per le imposte sui redditi.
IMPOSTA SUGLI UTILI
Aliquota a scaglioni
Con valore retroattivo al 1 luglio 2010, é stata estesa la possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria del 19%. Tale aliquota era già prevista dalla normativa precedente, ma la sua applicazione era limitata a una base imponibile non superiore a 50 milioni di huf (180.000 euro circa) e condizionata al verificarsi di determinati parametri, e subordinata alla creazione di una riserva di patrimonio netto corrispondente al 9% della base imponibile (cioè pari al risparmio fiscale) e da impiegare entro quattro esercizi per acquisto di immobilizzazioni.
Dal 1 luglio sono state eliminate le condizioni e il limite della base imponibile è stato elevato a 500 milioni di huf (circa 1,8 milioni euro). Oltre tale limite si applica l’aliquota ordinaria del 19%.
Per il 2010 le imposte andranno calcolate dividendo la base imponibile dell’esercizio in due frazioni, in base ai giorni di calendario:
- 181 giorni per il primo semestre
- 184 giorni sul secondo semestre.
Nella prima frazione, calcolata moltiplicando la base imponibile per il quoziente 181/365, vige la normativa precedente, e pertanto l’aliquota é del 19%.
Sulla seconda frazione, calcolata moltiplicando la base imponibile per il quoziente 184/365 e fino al limite di 250 milioni di huf (900 mila euro) si applica l’aliquota del 10%.
Di fatto la maggior parte delle imprese avranno nel 2010 un carico fiscale medio del 14,5%.
Abrogazione della ritenuta sui servizi verso Paesi non convenzionati
É stato eliminato il concetto di “impresa straniera”, introdotto dal 2010, che portava a imponibilità in Ungheria i servizi resi a un soggetto ungherese da una società residente in Paesi che non hanno firmato una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Ungheria.
In particolare, i servizi prestati da società erano interessi, canoni, royalties, oppure anche servizi di consulenza aziendale, ricerca di mercato, marketing, commissioni di agenzia. Il pagamento di questi servizi era subordinato alla trattenuta alla fonte del 30% in mancanza del certificato di residenza fiscale della controparte.
Dal 2011 é stata abrogata l’imponibilità di queste prestazioni e pertanto é statoripristinato il regime fiscale in vigore fino al 2009.
Poiché l’imponibilità sorgeva nel momento del pagamento, non nel momento della competenza economica, i servizi fruiti nel 2010, ma pagati nel 2011, sono esenti dalla ritenuta.
Esenzione sul capital gain
L’esenzione del capital gain realizzato su partecipazioni qualificate viene estesa anche alle partecipazioni costituite da apporti di beni, mentre fino al 2010 erano riservate solo alle partecipazioni costituite da conferimento di denaro.
La normativa generale prevede l’esenzione dei capital gain realizzati su partecipazioni:
- acquisite dopo il 1 gennaio 2007 in società di diritto ungherese o estero, tranne le società CFC
- detenute ininterrottamente per un anno
- pari o superiori al 30%.
CFC: Controlled Foreign Companies
Il concetto di CFC nel sistema fiscale ungherese è stato ripetutamente modificato. Il concetto fa riferimento alla indeducibilità di costi sostenuti a favore di società controllate e residenti in paesi a fiscalità privilegiata, facendo poi rientrare dividendi e ponendo in essere quindi un comportamento elusivo.
Il concetto di CFC é in particolare applicato anche per i proventi derivanti da dividendi o da capital gain su partecipazioni qualificate, queste poste di reddito non sono esenti se derivanti da operazioni con CFC.
Uno dei parametri per definire se una società estera é CFC o meno é l’aliquota applicata nel paese di residenza, in riferimento all’aliquota applicata in Ungheria. La riduzione dell’aliquota agevolata al 10%, come sopra specificato, ha comportato anche unavariazione nella definizione di CFC.
Dal 2011 si considerano CFC le società:
- partecipate da una persona fisica ungherese per almeno metà dell’esercizio per almeno il 10%, oppure che hanno la maggioranza dei ricavi di origine ungherese
e in uno qualsiasi dei seguenti casi:
- l’aliquota d’imposta effettiva é inferiore al 10% (precedentemente 12,67%)
- anche se il risultato d’esercizio é positivo, a seguito di rettifiche fiscali non è dovuta alcuna imposta sugli utili
- la base imponibile é negativa e l’aliquota dell’imposta sugli utili é inferiore al 10% (precedentemente 12,67%).
Non si considerano CFC le società che sono residenti nell’Unione Europea o in un Paese membro dell’OCSE, e che svolgono effettiva attività economica, intendendo con ciò la produzione della maggioranza dei ricavi con propri mezzi e con propri dipendenti, nel contesto di un rapporto di lavoro dipendente, escludendo gli impiegati amministrativi e contabili.
Indeducibilità condizionata di rinunce a crediti e cessioni gratuite di beni
Sono indeducibili le sopravvenienze passive derivanti da rinunce a finanziamenti soci concessi da un soggetto ungherese a un soggetto estero, indipendentemente che questo sia residente o meno in un Paese che ha stipulato con l’Ungheria una convenzione contro le doppie imposizioni.
L’indeducibilità si estende anche a cessione gratuita di beni (se il valore di libro é positivo) e all’accollo di obbligazioni senza corrispettivo.
La deducibilità é consentita solo nel caso in cui il soggetto estero dichiara che il proprio risultato d’esercizio, non considerando la rinuncia al credito, é comunque positivo.
Normative che non sono state modificate
Permane la deducibilità del 50% dei ricavi da royalties dalla base imponibile, fino alla metà di questa.
Sono rimaste invariate le normative sulle società con patrimonio immobiliare, pertanto le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in tale tipo di società sono imponibili.
É rimasta invariata anche l’imposta di bollo sull’acquisto di partecipazioni in società proprietarie di immobili siti in territorio ungherese. La normativa, introdotta nel 2010, ha sottoposto ad imposta di registro (4%) l’acquisto di almeno il 75% di quote di società proprietarie di immobili. L’intento é di evitare l’elusione dell’imposta, dovuta fino al 2009 solo sull’acquisto di un immobile, e non applicata invece sull’acquisto delle quote di una società immobiliare.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta é il valore di mercato dell’immobile, proporzionato alla percentuale di partecipazione risultante dopo l’acquisto delle quote, detraendo le quote già in possesso anteriormente al 01.01.2010, o nel caso di possesso di quote superiori al 75%, la frazione acquisita. Non va quindi considerato il valore delle quote stabilito nel contratto di compravendita: infatti tale valore é influenzato solo in parte dal patrimonio immobiliare, essendo il risultato di una valutazione di azienda che é condizionata anche da elementi di patrimonio non immobiliare, quale esigibilità dei crediti, passività, redditività e avviamento.
IMPOSTA SUI REDDITI PERSONALI
Aliquota fissa
La novità più importante apportata alla fiscalità personale é l’introduzione di una aliquota fissa (cd “flat tax”) del 16%, in luogo del precedente sistema a due scaglioni (17% fino a 5 milioni huf, 32% oltre).
É stata invece mantenuto il sistema di calcolo denominato” superlordo”, in base al quale lo stipendio lordo contrattuale, ai fini del calcolo dell’imposta personale, deve essere aumentato del 27%, pertanto il carico fiscale effettivo sul reddito lordo contrattuale é del 20,32%.
Deduzioni d’imposta per figli a carico
Una seconda importante novità in merito alla fiscalità personale é la ridefinizione e riformulazione delle deduzioni d’imposta soprattutto per quanto riguarda i figli a carico. Dal 2011 é possibile chiedere la deduzione anche per un solo figlio a carico, ed é stato abrogato il limite superiore dell’agevolazione usufruibile.
Semplificazioni amministrative
É stata semplificata la dichiarazione annuale dei redditi, a partire dall’anno fiscale 2011: per i redditi di lavoro dipendente sarà sufficiente una “autocertificazione” in luogo dell’ordinaria dichiarazione dei redditi.
(fonte: mercato globale.it)
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